Quando vantiamo un diritto di credito nei confronti di un soggetto, per poterlo materialmente recuperare (qualora il debitore non adempia spontaneamente) è necessario procedere con l’esecuzione (mobiliare, immobiliare o presso terzi) sui suoi beni. È frequente il caso in cui si ha un credito definitivamente accertato in via giudiziale, ma il debitore non adempie e non si è a conoscenza di suoi beni pignorabili. La ricerca dei beni del debitore non è però sempre agevole.
Ci sono diverse modalità per fare queste verifiche, ma la principale è la ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche, prevista dall’art. 492 bis c.p.c. La procedura telematica è lo strumento che consente di eseguire una ricerca approfondita sui beni del debitore che possono essere ammessi al pignoramento ed è accessibile da parte di qualsiasi creditore che sia in possesso di un titolo esecutivo (come una sentenza o un decreto ingiuntivo). Ogni creditore munito di un titolo esecutivo può infatti fare istanza al Presidente del Tribunale per essere autorizzato alla ricerca telematica dei beni del debitore da parte dell’ufficiale giudiziario.
Possono essere oggetto di verifica le seguenti banche dati:
– anagrafe tributaria, in cui sono contenute le informazioni relative al reddito del debitore;
– anagrafe dei rapporti finanziari, che consente l’accesso a informazioni relative ai conti correnti e ad altri rapporti con istituti finanziari e bancari;
– Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), per accertare se esistono beni mobili di proprietà del debitore;
– Enti previdenziali, per verificare se il debitore percepisce indennità o assegni da istituti previdenziali e assistenziali;
– Registri immobiliari, per ottenere una visura degli immobili di cui il debitore è eventualmente proprietario.
Il Presidente del Tribunale, se sulla base della documentazione allegata all’istanza ritiene sussistente il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, emette un decreto di autorizzazione alla ricerca telematica dei beni pignorabili. Il decreto può essere così esibito all’ufficiale giudiziario il quale accede mediante collegamento telematico ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e in particolare solo all’anagrafe tributaria e all’anagrafe dei rapporti finanziari).
Se però l’ufficiale giudiziario non dispone della strumentazione idonea a consentire l’accesso alle banche dati oppure gli strumenti non sono funzionanti, il creditore può essere autorizzato a consultare personalmente le banche dati telematiche. Il creditore potrà quindi effettuare la richiesta di accesso all’Agenzia delle Entrate oppure all’I.N.P.S. All’esito della ricerca, se questa viene eseguita dall’Ufficiale Giudiziario, il medesimo, al termine delle operazioni, redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e procede, se possibile, al pignoramento; se, al contrario, la ricerca è stata effettuata dal creditore sarà necessario richiedere il pignoramento all’ufficiale giudiziario competente.
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