Prima di intraprendere un viaggio, è opportuno valutare con attenzione l’opportunità di stipulare una polizza assicurativa che consenta di poter contare su di una tutela completa e capace di garantire un risarcimento a seguito di eventuali problemi e incidenti. Di norma, le assicurazioni di viaggio coprono diversi aspetti ed è facoltà del contraente scegliere le coperture da attivare, come il rimborso delle spese mediche e dell’annullamento o il risarcimento dovuto alla perdita del bagaglio. Il prezzo, per chi decide di farne a meno, può essere superiore al prezzo della polizza (ad es. il ricorso alle cure mediche all’estero può essere molto dispendioso e determinare costi in grado di rovinare una vacanza).
Nella maggior parte dei casi, le polizze collegate al viaggio non comprendono tutte le possibili fattispecie, ma solo le più comuni:
– malattia, infortunio o decesso (sia per l’assicurato che per altre persone da cui può dipendere il viaggio, come i familiari più stretti);
– licenziamenti e assunzioni, cassa integrazione, mobilità;
– danni materiali documentati all’abitazione;
– furto dei documenti indispensabili per l’espatrio, come la carta d’identità o il passaporto;
– variazioni della data per esami universitari o per la partecipazione a concorsi pubblici.
Si può richiedere l’assicurazione anche per proteggere il proprio bagaglio o per cautelarsi dai furti. È inoltre possibile stipulare un’assicurazione di tipo cd. “all risk”, cioè capace di coprire l’annullamento per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile: di norma non sono previsti limiti di età e possono essere stipulate indipendentemente da malattie preesistenti; la copertura può anche riguardare gli atti terroristici (che di solito non sono compresi nelle polizze generiche). Le assicurazioni viaggio, come molte altre tipologie di polizze, si caratterizzano per la presenza di vincoli, clausole e condizioni contrattuali che spesso vanno a limitare la copertura assicurativa. È opportuno che l’assicurato conosca nei minimi dettagli le caratteristiche dell’assicurazione già prima di intraprendere il viaggio. Le compagnie assicurative si cautelano con clausole di esclusione, a cui è bene dedicare la dovuta attenzione: il verificarsi di una di queste, infatti, è sufficiente per far perdere, totalmente o in parte, la copertura assicurativa.
Il settore assicurativo è infatti pieno di insidie e di elementi poco chiari per gli assicurati. Se si verificano delle condizioni che potrebbero generare la richiesta di rimborso, è opportuno verificare immediatamente se il danno subito sia effettivamente coperto dalla polizza o comunque se la polizza attivata garantisca una copertura anche solo parziale dell’evento.
Prima di inviare una qualsiasi richiesta di risarcimento alla propria compagnia è fondamentale essere certi di aver raccolto tutta la documentazione necessaria. Più sarà dettagliata e completa, più saranno veloci le procedure di verifica.
Per procedere con la richiesta di risarcimento, l’assicurato dovrà seguire diligentemente le indicazioni della propria assicurazione. Se la compagnia richiede che la denuncia del sinistro venga effettuata esclusivamente in via telematica, inviare la richiesta di risarcimento esclusivamente via raccomandata potrebbe allungare notevolmente le tempistiche di riconoscimento del danno subìto e, quindi, l’erogazione del rimborso.
Se la compagnia mette a disposizione del suo cliente un modulo da compilare per procedere con la denuncia del sinistro, sarà necessario compilare tale modulo in modo completo, fornendo tutte le informazioni richieste e facendo attenzione ad indicare in modo sintetico e preciso tutti i dettagli dell’evento. Una volta raccolta tutta la documentazione necessaria ed aver compilato ed inviato la richiesta di risarcimento, il contraente della polizza dovrà attendere che venga analizzato il caso ed i relativi documenti per poi procedere al riconoscimento del rimborso.
Le tempistiche di risarcimento possono variare anche in misura significativa in base della tipologia di danno. I tempi possono variare tra i 30 ed i 90 giorni dal completamento dell’iter di denuncia che l’assicurato o chi per esso deve avviare non appena si siano verificate le condizioni che fanno attivare la tutela assicurativa della polizza. Molto spesso, però, i tempi, per i motivi più disparati (ad es. integrazione della documentazione richiesta dalla compagnia), possono dilatarsi ulteriormente.Non è raro che l’assicurazione, soprattutto in prima battuta, neghi il risarcimento. Tale eventualità si sta verificando con maggiore frequenza proprio in seguito ai recenti e numerosi annullamenti dei viaggi a causa del Covid-19.
Se l’assicurato ritiene però che ricorrano le condizioni per ottenere il risarcimento previste dal contratto ed intende agire in giudizio per far valere i suoi diritti, dovrà obbligatoriamente esperire un preventivo tentativo di mediazione. La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia. Il tentativo di mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 4 mesi.
Le parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento, pari ad € 40, e pagare le spese di mediazione. L’importo delle spese dovute agli organismi pubblici è indicato nella tabella A del decreto ministeriale n. 180 del 2010 prevista dall’articolo 16, comma 4. La mediazione è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio (soggetti meno abbienti), in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità. Qualora neppure con la mediazione si riesca a raggiungere un accordo (spesso l’assicurazione non aderisce alla procedura), l’assicurato, sempre nella convinzione di aver diritto al rimborso assicurativo, dovrà adire l’autorità giudiziaria competente.
È da tenere presente che i viaggiatori sono (nella quasi totalità dei casi) dei consumatori e quindi la competenza territoriale, sia per la mediazione che per l’azione ordinaria, è quella della loro residenza (e non la sede legale della compagnia assicurativa). Da ultimo, pare opportuno fornire qualche cenno sul ruolo dell’agenzia di viaggio, quale intermediario, che spesso accompagna il consumatore nella scelta del viaggio da intraprendere.
La responsabilità dell’intermediario deriva dall’inadempimento degli obblighi nascenti dal rapporto di mandato (con rappresentanza) conferito. In buona sostanza, quando ci si affida ad un’agenzia di viaggio per acquistare un singolo biglietto aereo o un pacchetto turistico si perfeziona un contratto di mandato con il quale si autorizza l’intermediario a concludere in nome e per conto il contratto richiesto.
L’inadempimento può consistere nella omessa o carente informativa circa la partenza, gli orari, le pratiche doganali, i visti di ingresso, le regolarità del passaporto, nonché le comunicazioni su circostanze sopravvenute rilevanti ai fini della eventuale decisione del turista di annullare il viaggio. In generale, l’inadempimento potrà scaturire da ogni violazione dei doveri di eseguire il mandato con la diligenza professionale che si richiede ad un soggetto che svolge abitualmente il ruolo di agente di viaggi.
Pertanto, nel caso in cui la compagnia assicurativa non dovesse provvedere al rimborso del danno patito e quindi a dare seguito al contratto sottoscritto, l’agenzia di viaggio non potrà essere ritenuta responsabile e, essendo soggetto terzo, non potrà neppure attivarsi per tentare di risolvere la disputa tra viaggiatore e assicurazione. In queste settimane, gli agenti di viaggio sono spesso stati il capro espiatorio preferito in seguito ai dinieghi o ai ritardi dei rimborsi delle compagnie per i viaggi annullati per effetto del Coronavirus.
Non solo in questo momento le agenzie di viaggio stanno vivendo un periodo di profonda crisi, ma devono anche fare i conti con le numerose lamentele dei propri clienti. C’è da sperare che superata finalmente la crisi sanitaria, da una parte il settore del turismo possa ripartire (anche grazie ai bonus statali) e recuperare il terreno perso e dall’altra che le compagnie assicurative, pur in seguito alle legittime istruttorie, riescano a fornire tempestivo riscontro alle richieste dei viaggiatori.