Il ruolo delle piattaforme digitali nel processo di attuazione della Direttiva RED II

Il ruolo delle piattaforme digitali nel processo di attuazione della Direttiva RED II
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Il ruolo delle piattaforme digitali nel processo di attuazione della Direttiva RED II (di Gabriella De Maio, Diritto dell’energia | Dipartimento di Giurisprudenza | Federico II – Socio AIDR e componente dell’Osservatorio AIDR per la Digitalizzazione dell’Ambiente e dell’Energia). Il recente recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ad opera del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, impone due considerazioni: 1) una breve riflessione sistematica sul ruolo delle policies di digitalizzazione al fine di semplificare l’apparato burocratico relativo al comparto energetico e 2) un primo commento sul ruolo delle piattaforme digitali nell’ambito del processo di transizione energetica in atto.
Quanto al primo profilo va detto che le riforme degli ultimi anni hanno cercato di aumentare la competitività del Paese mediante politiche di semplificazione ed accelerazione delle procedure amministrative volte a realizzare un percorso di snellimento dell’attività della pubblica amministrazione.
E’, infatti, ormai generalmente riconosciuta, sia in ambito internazionale che nazionale, l’importanza delle politiche di semplificazione al fine di migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione, alleggerendo gli oneri per cittadini ed imprese.

Semplificare significa sciogliere nodi legislativi, amministrativi, organizzativi ed è un mezzo per migliorare il rapporto dell’amministrazione con i cittadini, i soggetti economici, le formazioni sociali, nonché, tutti coloro che operano all’interno del sistema amministrativo stesso.
In tale ottica, vanno lette anche le riforme degli ultimi anni che hanno rafforzato il nesso fra le politiche di semplificazione e quelle di digitalizzazione ed hanno imposto, nello svolgersi dell’azione amministrativa, l’utilizzo di modalità procedurali che possano essere compiute “con facilità, a distanza e per via elettronica”.
D’altronde, l’avanzare del futuro e la diffusione della tecnologia sono processi non ostacolabili né domabili, mentre avvalersi dei vantaggi scaturenti da tali processi rappresenta una leva mediante la quale il legislatore può sfruttare l’era digitale per migliorare le performances di una pubblica amministrazione che, nel tempo, si è mostrata – non sempre – vicina ai cittadini o collaborativa con gli operatori economici. Questa breve riflessione sistematica trova un suo precipitato giuridico di notevole interesse nelle previsioni di cui agli artt. 19 e 21 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
La prima disposizione rubricata Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili prevede, infatti, che, con decreto del Ministro della transizione ecologica, d’intesa con la Conferenza unificata, venga istituita una piattaforma unica digitale – realizzata e gestita dal GSE – per la presentazione delle istanze di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dunque, a) dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, b) della procedura abilitativa semplificata e c) della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera.
La ratio di tale previsione è far sì che la piattaforma fornisca una guida ed un’assistenza lungo tutte le fasi della procedura amministrativa e possa garantire l’interoperabilità con gli strumenti informatici per la presentazione delle istanze già operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale.
Va accolto, pertanto, con favore l’utilizzo del digitale come opportunità per garantire alla pubblica amministrazione – tramite la piattaforma – di avere contezza ed in tempo reale delle fasi della procedura amministrativa con il vantaggio della interoperabilità dei dati che andrebbe a potenziare le ricadute positive dell’utilizzo del digitale nel comparto energetico traducendosi, auspicabilmente, in un celere ed efficace dialogo fra le amministrazioni che ricevono le istanze de quibus.
Nell’ottica della semplificazione ed accelerazione della procedura amministrativa di gestione delle autorizzazioni in materia di impianti a fonti rinnovabili, è la previsione del terzo comma dell’articolo in commento secondo cui, con decreto del Ministro della transizione ecologica, d’intesa con la Conferenza unificata, vanno adottati modelli unici per le procedure di autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Anche in questo caso emerge un leitmotiv delle recenti politiche di digitalizzazione dell’azione amministrativa improntate, fra gli altri criteri, su quello della standardizzazione che, a partire dall’art. 24 decreto legge n. 90 del 2014 fino ad arrivare alle disposizioni attuative della legge 7 agosto 2015, n.124, prevede, per specifici procedimenti amministrativi, l’utilizzo di moduli unificati e standardizzati per comunicazioni e istanze, unitamente alla condivisione di linguaggi e concetti, interazione tra organizzazione e persone, interoperabilità e cooperazione applicativa.
La seconda previsione in commento è l’art. 21 del decreto legislativo di recepimento della Direttiva RED II, rubricato Piattaforma digitale per le Aree idonee, secondo il quale, per garantire un adeguato servizio di supporto alle Regioni e alle Province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e nelle attività di monitoraggio ad esso connesse, con decreto del Ministero della transizione ecologica da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono regolamentate le modalità di funzionamento di una piattaforma digitale realizzata presso il GSE.
Anche in questo caso, l’utilizzo del digitale appare uno strumento dirimente affinché le amministrazioni interessate – mediante dell’utilizzo della piattaforma che include tutte le informazioni e gli strumenti necessari alla Regioni e Province autonome per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio – possano aver un “quadro” di insieme sulle infrastrutture già realizzate e presenti, su quelle autorizzate e in corso di autorizzazione, nonché la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree.
Da quanto evidenziato emerge dal decreto de quo un approccio propositivo nell’utilizzo della semplificazione e digitalizzazione nel comparto energetico, posto che un sapiente utilizzo delle due policies può rappresentare una svolta per la nostra burocrazia e, al contempo, il volano della crescita del nostro Paese per cercare di affrontare efficacemente le sfide della transizione energetica nel prossimo futuro.
Si può, dunque, concludere con un commento positivo rispetto questo approccio, con l’auspicio che conduca ad un miglioramento del dialogo fra pubblica amministrazione, cittadini ed imprese e renda più efficace l’azione amministrativa in un settore strategico come quello energetico.