Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del TAR della Lombardia che lo scorso novembre aveva annullato la delibera con cui il Comune di Milano aveva introdotto l’obbligo dei sensori di angolo cieco per TIR e autobus deciso dopo una serie di incidenti mortali in città e in vigore da ottobre.
Alcune aziende di trasporto e Assotir si erano rivolte al TAR il quale aveva sentenziato che il Comune non aveva le competenze per normare in materia di circolazione stradale per quanto riguarda ordine pubblico e sicurezza su cui ha competenze esclusive lo Stato.
Il Consiglio di Stato, ha rilevato che i Comuni in base al decreto legislativo n. 285 del 1992 (ovvero il base al Codice della strada) possono decidere “con deliberazione della Giunta” di “delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”. Il Comune, avendo previsto l’obbligo dei sensori in una sola parte della città (area B), per orari precisi e solo per alcuni mezzi è come se avesse istituito una zona a traffico limitato, cosa che rientra nelle sue competenze.
Quindi, torna l’obbligo dei sensori di angolo cieco per tir e bus.