Nel 2012 è stata introdotta la legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (n. 3/2012) per aiutare i debitori “non assoggettabili al fallimento per dimensioni e caratteristiche soggettive” (ad es. famiglie, piccoli imprenditori e imprese agricole) a superare le difficoltà economiche.
Numerosi soggetti hanno difficoltà a pagare i propri debiti e per alcuni, nonostante la buona volontà e gli sforzi profusi, diventa molto complicato farvi fronte. L’ammontare dei debiti accumulato nel corso degli anni, sovraccaricato dagli interessi maturati e dalle spese di recupero può diventare insostenibile.
La legge n. 3/2012 ha colmato la lacuna che vedeva una disparità di trattamento tra debitore fallibile e debitore non fallibile. Era infatti riconosciuto solo al primo, quale imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile, la possibilità di beneficiare dell’esdebitazione e, contestualmente, veniva negato l’accesso a qualsivoglia procedura da parte del soggetto non imprenditore.
La legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento ha però avuto una scarsa applicazione, ciò soprattutto in considerazione dell’ampio numero di potenziali soggetti interessati. È quindi da tempo cominciata una discussione sull’esigenza di una sua significativa revisione ed ampliamento.
La revisione poi giunta a compimento avrebbe dovuto applicarsi dal 15 agosto 2020, entrata in vigore poi slittata al 1° settembre 2021.
Tuttavia, la complessa crisi economica e le difficoltà finanziarie delle famiglie e delle piccole imprese, ampliate dagli effetti della pandemia, ha reso opportuna un’anticipazione dell’entrata in vigore della revisione di oltre 8 mesi rispetto alla parte residua del Codice della crisi.
Con l’approvazione al Senato del maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione del primo decreto Ristori è stata quindi anticipata l’applicazione di una parte delle modifiche previste nel Codice della crisi e dell’insolvenza in materia di sovraindebitamento.
Il chiaro obiettivo è quello di aiutare imprenditori (e famiglie) in difficoltà economica a causa dell’emergenza da Covid-19.
Di seguito vengono riassunte le principali modifiche che sono state introdotte:
- è stata modificata la definizione di consumatore, che ricomprenderà anche la persona fisica contemporaneamente socia di società di persone, purché il suo sovraindebitamento riguardi solo debiti personali;
- è stata soppressa la previsione secondo cui, relativamente ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’Iva e alle ritenute operate e non versate, era possibile esclusivamente la dilazione del pagamento e non anche lo stralcio;
- l’accordo di composizione della crisi della società produrrà i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
- i membri di una medesima famiglia (compresi il coniuge ed i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76) potranno presentare un’unica procedura per la risoluzione della crisi, sia se sono conviventi sia se il sovraindebitamento ha un’origine comune;
- possono essere oggetto di falcidia o ristrutturazione anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione, nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno;
- saranno previste sanzioni processuali per il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento; in sede di omologa saranno limitate le possibilità di opposizione o intervento per i creditori finanziari che non abbiano adeguatamente valutato il merito creditizio del debitore (in violazione dell’art. 124 bis TUB) e quelle dell’Amministrazione finanziaria quando la sua adesione è decisiva per il raggiungimento delle maggioranze necessarie e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento è più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.;
- il debitore persona fisica “meritevole” che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, neppure in prospettiva futura, potrà accedere all’esdebitazione una sola volta, fatto salvo l’obbligo di pagare il debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti (tra le quali non rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma erogati) tali da soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10 per cento;
- alla proposta di piano del consumatore e alla domanda di accordo di composizione della crisi andrà allegata una relazione dell’organismo di composizione della crisi, che deve evidenziare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni della sua incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, la completezza e attendibilità della documentazione depositata, l’indicazione presunta dei costi della procedura.
Con la conversione in legge del decreto Ristori, prevista entro il 27 dicembre 2020, troveranno quindi applicazione molte novità in materia di sovraindebitamento. Si spera che le modifiche favoriranno l’adozione delle soluzioni più appropriate a superare le criticità derivanti dalle esposizioni debitorie dei soggetti più deboli.