La Banca d’Italia, con alcuni recenti comunicati ha fornito precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei Rischi alla luce di quanto previsto dal decreto legge n. 18/2020, cd. Cura Italia, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“, approvato in via definitiva dalla Camera il 24 aprile 2020. La Centrale dei Rischi, gestita dalla Banca d’Italia, è un archivio di informazioni sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario. Questo archivio è alimentato dalle informazioni che le banche, le società finanziarie e gli altri intermediari trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari. È prevista una soglia di rilevazione: il cliente è segnalato se l’importo che deve restituire all’intermediario è pari o superiore a 30.000 euro (la soglia si abbassa a 250 euro se il cliente è in sofferenza). Gli intermediari classificano un cliente come debitore in sofferenza e lo segnalano come tale quando ritengono che abbia gravi difficoltà a restituire il proprio debito. Per potere effettuare legittimamente tale segnalazione l’intermediario dovrà accertare che il cliente si trovi in un vero e proprio stato di “insolvenza”, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero inadempimento del cliente ad un solo rapporto o il suo tardivo adempimento. Per potere effettuare la segnalazione di un credito come sofferente, è necessario tenere in considerazione l’intera situazione economico-patrimoniale del debitore, vale a dire il quadro complessivo dei rapporti di dare/avere esistenti tra azienda di credito e cliente. La Centrale dei Rischi ha l’obiettivo di migliorare il processo di valutazione del merito di credito; migliorare la qualità del credito concesso dagli intermediari e rafforzare la stabilità del sistema finanziario. L’art. 56 del decreto legge n. 18/2000 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19) prevede che le imprese – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 TUB e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito – possono avvalersi dietro comunicazione di alcune misure di sostegno finanziario: a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, esistenti alla data del 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. L’Autorità di Vigilanza ha, quindi, fornito alle banche e agli altri intermediari finanziari le direttive per la corretta gestione delle segnalazioni delle micro, piccole e medie imprese che si avvalgono della sospensione di mutui, finanziamenti e leasing, e delle altre misure a sostegno della liquidità recentemente previste. In particolare, è stato precisato che nel caso di imprese beneficiarie della previsione di cui all’art. 56, co. 2, lett. a) e b) del decreto Cura Italia, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto; gli intermediari pertanto non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale dei Rischi. Nel caso di imprese beneficiarie della sospensione ex art. 56, co. 2, lett. c), nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista). Coerentemente, per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”. Analoghi criteri di segnalazione dovranno essere seguiti in relazione ad altre disposizioni del suddetto decreto, ad altre previsioni di legge, ad accordi o protocolli d’intesa che prevedano l’impossibilità di revocare finanziamenti o il beneficio della sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti oggetto di segnalazione alla Centrale dei Rischi. La Banca d’Italia nei suoi comunicati ha sottolineato come gli intermediari dovranno tenere conto di queste previsioni ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi e che, con riferimento alle disposizioni normative indicate nel documento, il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.