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Il Pnrr nel settore manifatturiero: approfondimento a Digitale Italia

Il Pnrr nel settore manifatturiero: approfondimento a Digitale Italia. In che modo il PNRR potrà incidere sulla ripresa dell’economia italiana, duramente colpita dalla pandemia? Il settore manifatturiero è pronto ad accogliere la sfida del digitale? A Digitale Italia una puntata dedicata all’impatto delle misure previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sulle piccole e medie imprese. Ospiti del format web di Aidr, ideato in collaborazione con Creativi Italiani: Domenico Galia, Presidente Confimi Industria Digitale e Biagino Costanzo, dirigente d’azienda, socio AIDR. “La pandemia ha evidenziato la rilevanza strategica del digitale. Occorre ora una maggiore consapevolezza da parte delle aziende – ha sottolineato nel suo intervento Domenico Galia. Il Pnrr può rappresentare un’ottima opportunità per la crescita del settore manifatturiero.” “Il processo di digitalizzazione – ha proseguito Biagino Costanzo deve necessariamente prevedere un investimento infrastrutturale, accompagnato però da una maggiore diffusione della cultura digitale.” Vedi la puntata qui  https://www.aidr.it/il-pnrr-nel-settore-manifatturiero-video/ Ascolta il podcast qui  https://www.aidr.it/il-pnrr-nel-settore-manifatturiero-podcast/

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La rivoluzione del PNRR, il portale Italia Domani a servizio di cittadini e imprese

La rivoluzione del PNRR, il portale Italia Domani a servizio di cittadini e imprese di Davide D’Amico, Dirigente PA e Consigliere Aidr Rivoluzionario è il termine che meglio sintetizza la portata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un progetto senza precedenti, volto a traghettare il nostro Paese oltre la pandemia, gettando al contempo le basi di un nuovo modello di società: più inclusivo e attento all’ambiente, che sappia sfruttare appieno le potenzialità legate alla digitalizzazione. Per poter realmente definirsi rivoluzionario questo progetto necessità però di una condivisione che sia la più ampia possibile, affinché nessuno resti indietro e non un investimento possa essere vanificato. In questa ottica va letta l’apertura di un portale dedicato Italiadomani da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’accesso al portale consente infatti ai cittadini, alle imprese e a tutti gli interessati di ottenere informazioni sulla struttura del Piano in primis, oltre che sui dettagli delle linee di investimento e di riforma, fornendo indicazioni utili anche sulle procedure attivabili per la sua realizzazione e sul relativo stato di avanzamento. Una mappa virtuale di facile consultazione, per orientarsi, conoscere e al contempo monitorare lo stato di avanzamento di ogni misura, le attività e le scadenze. Dalla scorsa settimana inoltre, il portale è stato implementato con una sezione dedicata ai bandi ed avvisi pubblici ed altre procedure di attivazione degli investimenti, emanate dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi per la selezione dei progetti da finanziare attraverso il PNRR e/o l’individuazione di beneficiari e soggetti attuatori. Attraverso tale sezione si intende assicurare la più ampia diffusione e conoscibilità delle procedure di attuazione delle misure del Piano, garantendo massima trasparenza e immediatezza nella reperibilità delle relative informazioni, e avere accesso ai siti istituzionali delle singole Amministrazioni per poter scaricare la relativa documentazione per la partecipazione agli stessi, così come specificato nella circolare del Ministero.  

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Le istruzioni tecniche per la selezione dei progetti per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Le istruzioni tecniche per la selezione dei progetti per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di Claudio Nassisi, Dottore Commercialista e Phd in economia e socio Aidr Con la propria circolare datata 14 ottobre 2021 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso pubbliche le “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR” al fine di supportare le Amministrazioni nella definizione dei bandi e degli altri strumenti di selezione dei nuovi progetti. È bene precisare che i PNRR sono uno strumento di carattere eccezionale ed hanno come fine principale la trasformazione e il rilancio dell’economia. A differenza di altre misure, sono pertanto incentrati sul raggiungimento di traguardi/milestone (le fasi più rilevanti di natura amministrativa e procedurale) e sugli obiettivi/target (i risultati attesi degli interventi quantificati su risultati misurabili). I contributi terranno pertanto conto dell’effettivo conseguimento di questi due risultati che dovranno essere concordati sin dall’inizio e conseguiti entro le scadenze programmate. Ad oggi le Amministrazioni centrali hanno concordato circa 1.000 tra traguardi e obiettivi da conseguire entro giugno 2026. La gestione di questo articolato strumento si basa fondamentalmente su 2 livelli di gestione: il presidio/coordinamento e l’attuazione delle misure (in questa ultima verranno favorite le interlocuzioni con la CE anche per quanto riguarda il controllo e la rendicontazione). Il presidio e il coordinamento sono affidati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (la cabina di regia) nonché al Tavolo Permanente Partenariato economico, sociale e territoriale al Referente Unico PNRR per la CE, alla Ragioneria Generale dello Stato (IGRUE) del MEF e all’Unità di missione. La fase attuativa sarà rimessa invece al Referente Unico dell’Amministrazione e, in base alla tipologia di misura ed al settore di intervento, secondo un principio di autonomia organizzativa, dalle Amministrazioni centrali, dagli enti locali, dalle società pubbliche/private oppure dagli altri Enti pubblici. Le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, in base alla natura del progetto e a quanto eventualmente specificato all’interno del Piano stesso, possono procedere all’attuazione dei progetti attraverso le seguenti modalità: “A titolarità” – ossia la modalità di attuazione diretta, in tal caso la stessa Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR attraverso le proprie strutture amministrative preposte (Dipartimenti, Servizi, Uffici, etc..) opera direttamente in veste di soggetto attuatore; “A regia” – in questo caso i progetti rientrano nella titolarità di altri organismi pubblici o privati e vengono selezionati dalle Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR secondo modalità e strumenti amministrativi ritenuti più idonei dall’Amministrazione. Le istruzioni tecniche sono articolate in tre distinte parti: “Elementi per la predisposizione di un avviso pubblico in ambito PNRR” relativa agli avvisi di selezione dei progetti e agli avvisi pubblici; “Elementi per la predisposizione di una “legge di finanziamento” in ambito PNRR”; “Elementi comuni all’avvio dei progetti” che costituisce una sezione comune contente gli elementi propedeutici all’avvio dei progetti validi per le procedure “a regia”. Sintesi della Parte 1: elementi per la predisposizione di un avviso pubblico in ambito PNRR. La sezione si apre con la formattazione tipo di un avviso pubblico e la descrizione di come ogni sua sezione dovrà essere correttamente compilata. A conclusione della parte 1 è possibile rinvenire l’Appendice che contiene, a sua volta, i principi, gli obblighi e le priorità trasversali al PNRR da considerare per la redazione dei bandi pubblici: principio del “Do not significant harm” (DNSH): ciascun progetto non deve danneggiare l’ambiente. A questo proposito si deve tenere conto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n.2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e, in particolare, all’art. 9 nel quale vengono stabiliti gli obiettivi ambientali; principio del tagging clima e digitale: ove la misura (riforma/investimento) lo preveda, richiamare il contributo che la stessa fornisce agli obiettivi climatici e digitali. Pertanto, nel piano finanziario presentato dal soggetto attuatore, dovranno risultare i campi d’intervento che, associati al relativo importo finanziario previsto, siano in grado di alimentare percentualmente il tag d’interesse fino alla soglia stabilita dal PNRR Italia; obblighi in materia di informazione e comunicazione: fare riferimento ai principi PNRR a cui gli avvisi e i progetti devono ispirarsi; assenza del doppio finanziamento: non dovrà verificarsi mai una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione o, comunque, statali; conseguimento di target e milestone: occorre considerare la coerenza dei risultati attesi con la tempistica di realizzazione dei traguardi e degli obiettivi. Tale aspetto attiene alla fase di progettazione relativa alla definizione dei risultati attesi. ammissibilità dei costi per il personale: le PPAA titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del Piano le spese per assunzioni di personale a tempo determinato specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto (così come stabilito nel d.l. del 9 giugno 2021, n. 80 e recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito in legge n.113 del 6 agosto 2021. Vengono poi stabilite le priorità trasversali che coinvolgono le categorie meritevoli di maggiore tutela nella progettazione (dovrà essere garantita una percentuale minima di assunzione di donne e di giovani per la realizzazione delle iniziative) nonché la riduzione dei divari di cittadinanza e territoriali che persistono nel Paese da sempre. Sintesi della Parte 2: Elementi per la predisposizione di una legge di finanziamento in ambito PNRR. Per i progetti selezionati mediante avviso pubblico, si considerano le leggi di finanziamento che prevedono l’allocazione di risorse finanziarie destinate dagli enti locali alle finalità di sviluppo del territorio. Le fasi attraverso le quali si svilupperà l’intera procedura sono: l’atto di finanziamento; la definizione dei criteri di ammissibilità; la selezione dei soggetti attuatori; l’erogazione delle risorse ai soggetti attuatori. Sintesi della parte 3: elementi comuni propedeutici all’avvio dei progetti. Questa ultima sezione del documento riguarda le fasi conclusive che, dall’approvazione della graduatoria e dall’individuazione dei progetti selezionati, portano all’accordo di concessione del finanziamento. A connotare il

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Pandemia, PNRR e Revenge porn impattano sul Codice privacy e modificano il trattamento dati personali con decorrenza dal 9 ottobre 2021

Pandemia, PNRR e Revenge porn impattano sul Codice privacy e modificano il trattamento dati personali con decorrenza dal 9 ottobre 2021.  di Michele Gorga, avvocato e componente osservatorio Aidr per il coordinamento dei DPO, RTD e Reputation Manager Tre le modifiche al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, nella versione aggiornata con il Decreto Legislativo 101del 2018, apportate con il neonato Decreto Legge 8 ottobre 2021, entrato in vigore sabato 9 ottobre 2021. La prima modifica, che ha già fatto gridare allo scandalo, ma l’allarme è esagerato, attiene alla necessaria soppressione, nell’ottica dell’impegno assunto a livello Europeo di efficientamento delle risorse del PNRR, del parere preventivo del Garante privacy per gli atti generali della P.A. Il Governo per mantenere l’impegno di sburocratizzare il processo decisionale della decretazione attuativa dell’azione di governo ha abrogato l’art. 2-quinquiesdecies del Codice Privacy.  Questa norma prevedeva per i trattamenti che presentavano rischi elevati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, ossia per quelli fatti dalla Pubblica Amministrazione nell’esercizio dei suoi compiti, la necessità del parere preventivo del Garante, che poteva prescrivere misure e accorgimenti che il titolare del trattamento era tenuto poi ad adottare preventivamente. Praticamente un controllo sovraordinato all’azione di governo che mal si conciliava con i tempi e la snellezza della procedura di efficientamento della spesa del PNR. Nello stesso solco si colloca, poi, anche la contestuale riforma che prevede, in materia di snellimento delle procedure in tema di PNRR, l’abrogazione dell’art. 22 del D. Lgs. 101 del 2018 e al co. 3 dell’art. 9 del citato D.L.139/2021 prevedendosi, altresì,  che i  pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, siano resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale può procedersi indipendentemente dall’acquisizione del parere del garante. Una riforma, quindi, necessaria per l’Italia che non incide sui diritti della privacy dei cittadini, ma solo sull’ampiezza della sfera del potere di controllo preventivo del Garante, e sul rispetto dei limiti di quello successivo, che non sopprime affatto il diritto della protezione dei dati delle persone eventualmente interessate alle singole procedure che potranno fare sempre far valere nelle competenti sedi giurisdizionali ed amministrative i loro diritti. Si tratta, quindi, di riforme che mirano all’efficienza del processo amministrativo e che sburocratizza un po’ procedimenti bizantini, ingessati a pareri a metà strada tra certezze inespresse ed incertezze permanenti. Un buon inizio, quindi, dato che se si parla di semplificazioni nella Pubblica Amministrazione da qualche parte si deve pure iniziare. Speculare all’abrogazione dell’art. 2-quinquiesdecies, in materia di parere preventivo del garante, è la previsione fatta sempre con il decreto legge  136/2021 di integrazione dell’art.  2-ter del D. lgs. 196/2003 in tema di Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato dalle Pubbliche Amministrazioni per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, prevedendo il legislatore che  Il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica, ivi comprese le Autorità indipendenti, nonché da parte di una società a controllo pubblico  o di un organismo di diritto pubblico, è ora sempre consentito  se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio  di pubblici poteri a essa attribuiti e ciò indipendentemente dalla finalità del trattamento che  sia o meno espressamente prevista da una norma di legge o di regolamento. Predetti trattamenti,  perciò possono essere ora  ricondotti,   al compito svolto o al potere esercitato e si amplia così  la possibilità di manovra dell’azione amministrativa per non restare sempre incatenati alla esistenza di una norma di legittimazione del trattamento. Infine, altra significativa modifica del Codice privacy si è imposta in ragione dell’utilizzo troppo disinvolto che troppi  soggetti fanno della propria immagine o dei propri dati. Con l’introduzione di un nuovo articolo il 144-bis del  Revenge porn si prevede che chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell’art. 612-ter del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell’articolo 58 del Regolamento (UE) 2016/679, ampliandosi, così anche i poteri urgenti e cautelari in capo al Garante per assicurare una tutela immediata ed urgente a probabili vittime della rete. Si prevede, infine, che quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.  

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Concorrenza Leale ai tempi del PNRR: ecco la nuova sfida per l’Europa

Concorrenza Leale ai tempi del PNRR: ecco la nuova sfida per l’Europa Biagino Costanzo, Dirigente d’azienda e Socio AIDR É stata presentata lo scorso 29 settembre la relazione Annuale dell’AGCM (Autorità Garante della concorrenza e del mercato) e, come sempre, è risultata molto completa nella sua interezza e particolarità delle considerazioni effettuate dall’autorità. Tuttavia, dalla relazione del Presidente Rustichelli, sono emersi dati e azioni che cadono in un momento cruciale della vita dell’Unione Europea – non solo italiana – con la gestione dell’emergenza sanitaria in prima fila e l’adozione del Next Generation EU. É interessante soffermarsi su alcuni focus che non debbono sembrare distanti dalla quotidianità dei cittadini ma che, inversamente sono molto addentro il nostro essere utenti e attori della vita economica e sociale nel Paese. Possiamo iniziare parlando della sleale concorrenza fiscale tra gli Stati membri dell’Europa: come afferma il Presidente, esso “costituisce uno dei più gravi fattori di distorsione di quel level playing field, che è a fondamento di una competizione equa. Il danno arrecato agli Stati che producono valore dal dumping fiscale posto in essere da taluni Paesi europei, divenuti oggi dei veri e propri paradisi fiscali con l’euro, si è ancor più aggravato”. Infatti, se pensiamo che nel nostro paese, solo nel 2018, sono stati ben 27 i miliardi realizzati dalle multinazionali e spostati nei paradisi fiscali europei; 40 quelli spostati dalla Francia; 71 i profitti sottratti alla tassazione in Germania. Chi ne beneficia sono sempre sei Stati, Belgio, Cipro Lussemburgo, Irlanda, Olanda e Malta, mentre l’Europa è la principale vittima dell’elusione delle grandi società, con oltre il 35% dei profitti spostati dal Vecchio Continente, a fronte di meno del 25% dagli Stati Uniti. Altro argomento delicato è anche il dumping sul piano contributivo e delle tutele del lavoro proveniente da alcuni Paesi dell’Est Europa, che viene aggravata quando i contributi europei vengono utilizzati per conseguire vantaggi, assolutamente indebiti, competitivi e tendono favorire processi di delocalizzazione a scapito di altri Paesi membri. Ancora una volta è chiaro che il persistere di tali fenomeni contrasta radicalmente il principio ispiratore della solidarietà, fortemente voluto dai Padri fondatori dell’Unione Europea e rischia di compromettere il progetto europeo. Dal punto di vista etico, nella relazione è emerso ad esempio che, sul tema della concorrenza fiscale, il vertice del G20 tenutosi a Venezia lo scorso luglio, si è concluso con un accordo di massima che prevede l’introduzione di una global minimum tax pari ad almeno il 15%. È certamente un passo avanti nel contrasto al comportamento delle multinazionali che oggi possono liberamente spostare i profitti nei paradisi fiscali, ma non risolve certo fino in fondo il problema della concorrenza sleale all’interno dell’Unione Europea. Non lo si risolve né dal punto di vista dell’enforcement, infatti sarà complesso applicare in modo uniforme la nuova imposta a causa della mancata standardizzazione dei criteri di calcolo della relativa base imponibile, né appunto dal punto di vista etico, poiché continueranno ad esistere Paesi in Europa che, in assenza di regole comuni, continueranno ad abusare della propria autonomia fiscale. Pandemia e rispetto del consumatore La pandemia Covid-19, dichiarata tale dall’OMS lo scorso 11 marzo 2020 (purtroppo ancora in atto) ha significato un cambiamento sociale ed economico epocale. Questa ha richiesto, da parte dei governi l’adozione di misure efficaci per assicurare l’approvvigionamento di beni e servizi essenziali a prezzi accessibili, per garantire il graduale ripristino di filiere produttive e distributive temporaneamente bloccate. Il conseguimento di tali obiettivi ha reso necessarie forme più o meno intense di cooperazione tra le imprese per scongiurare il rischio di una carenza di beni e servizi essenziali e questo è stato possibile grazie alle vigenti regole di concorrenza, che già consentono la conclusione di accordi di cooperazione. Siamo stati chiamati tutti, ognuno nel proprio ambito professionale, a confrontarci con problematiche inedite, inattese e complesse, ad affrontare questo evento traumatico con freddezza e cercando di essere propositivi, individuando risposte celeri e necessarie per reagire prontamente e senza pregiudicare lo status-quo organizzativo sia nei settori privati che pubblici. Questa è la “resilienza”così tanto citata – anche molto a sproposito – negli ultimi mesi, ma conosciuta solo da chi per professione o per servizio l’ha studiata, progettata, gestita e conosciuta da vicino. Ciascuno degli attori facente parte del Sistema Paese è stato chiamato a dare un contributo che potesse arginare le tantissime criticità e sofferenze emerse nella società civile. Anche in questo contesto l’AGCM non ha fatto mancare il suo prezioso contributo in modo trasversale a servizio di cittadini, consumatori, imprese e istituzioni pubbliche, al fine di garantire rapporti economici e commerciali trasparenti ed equilibrati e assicurare mercati concorrenziali. L’emergenza ha imposto l’esigenza di far ricorso, anche in modo nuovo, a tutti gli strumenti di intervento a disposizione dell’Autorità al fine di tutelare le nuove fragilità indotte dalla pandemia e reprimere le condotte illecite da questa favorite. Sin dall’inizio di questo biennio nero infatti, i consumatori sono apparsi facilmente esposti, più sensibili e condizionabili nell’acquistare beni o servizi a fronte delle nuove esigenze generate dall’emergenza. L’Autorità quindi, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di tutela del consumatore, ha dovuto dedicare specifiche attenzioni al comportamento e alla condotta poste in essere dagli operatori nei settori economici che maggiormente sono stati interessati dall’impatto della pandemia, in particolare i settori farmaceutico, agroalimentare, del commercio online, del turismo e dei trasporti, del credito. E’ fuori dubbio quindi che, orientando le proprie azioni ed interventi, l’Autorità abbia saputo adeguare le politiche di concorrenza e di tutela dei consumatori all’eccezionalità del contesto, in linea con le iniziative intraprese in sede europea. Investimenti e digitalizzazione Gli elementi cardine di una politica pubblica di sostegno alla ripresa economica ed al recupero della produttività del sistema economico italiano, oggi più che mai, sono le infrastrutture e gli investimenti. Un esempio lampante sono le reti digitali, che costituiscono l’infrastruttura portante dell’economia e la priorità del Next Generation EU. Oggi il loro sviluppo è spesso ostacolato da un quadro normativo che crea incertezze, e da un’applicazione non uniforme dei principi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche

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Il Decreto reclutamento: terzo pilastro del PNRR

Il Decreto reclutamento: terzo pilastro del PNRR. Sulle persone si gioca il successo del PNRR poiché il miglioramento dei percorsi di selezione e reclutamento è un passo obbligato per acquisire le migliori competenze ed è determinante ai fini della formazione, della crescita e della valorizzazione del capitale umano. Come è noto, infatti, nell’ambito della prima componente della prima missione del Piano, denominata “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, è stato riservato largo spazio ad un vasto programma di innovazione rivolto alla creazione di una PA moderna, per il tramite della digitalizzazione, del rafforzamento delle competenze e di una drastica semplificazione burocratica. Tale sforzo è stato pianificato lungo tre investimenti, il primo dei quali riguarda la riorganizzazione delle modalità di reclutamento del capitale umano, particolarmente urgenti dopo anni di blocco dei turn over, sicchè si giunga ad assumere personale con competenze professionali adeguate. Le azioni suggerite nel Piano prevedono il ripensamento dei modelli per l’analisi dei fabbisogni e delle competenze, l’avvio di una nuova stagione concorsuale che punti ad una programmazione periodica delle selezioni pubbliche e ricorra a modelli selettivi, già in uso presso le istituzioni europee, che contemplino anche la valutazione delle soft skills, la creazione di un “Portale unico del reclutamento” che permetta anche il monitoraggio delle performance di individui e organizzazioni. A questo investimento si accompagna la previsione di riforme mirate a rilanciare e migliorare le procedure di selezione per i dipendenti pubblici. Il secondo investimento prevede la creazione di una task Force sulla digitalizzazione, monitoraggio e performance, di durata triennale, composta da 1.000 professionisti a supporto delle amministrazioni pubbliche, che si occuperà di re-ingegnerizzare e semplificare le procedure, rivedendole in ottica digitale. Al fine di valutare l’efficacia di questi interventi di semplificazione e favorire il confronto con i cittadini, è contemplato lo sviluppo di un nuovo sistema di monitoraggio dei tempi di attraversamento delle procedure per tutte le amministrazioni e di un nuovo sistema di performance management per i dipendenti della PA, con chiari indicatori di performance e incentivi dedicati alle amministrazioni più efficaci. Il terzo investimento comporta una strategia di fortificazione del capitale umano che si basa su meccanismi di crescita delle competenze e delle motivazioni dei dipendenti pubblici e su percorsi di valorizzazione della professionalità e valutazione del talento, rinnovando i meccanismi di carriera attuali e riorganizzando i modelli di training attuali. Tra le azioni suggerite, a supporto di tale investimento, rileva l’attesa riforma della dirigenza pubblica, un nuovo sistema di formazione continua, un’ampia offerta di corsi online per il reskilling e l’upskilling del capitale umano, il lavoro agile e le nuove forme di organizzazione del lavoro pubblico finalizzate all’ incremento della produttività individuale Vengono introdotte “comunità di competenze” per sviluppare e contaminare di best practices le amministrazioni pubbliche, progetti di change management, volti al rafforzamento e alla trasformazione del loro modello operativo per far fronte alle nuove sfide di remote working, semplificazione e digitalizzazione delle procedure e alla formazione delle competenze innovative. È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, lo scorso 9 giugno, il decreto legge n. 80, cosiddetto decreto Reclutamento Pa, fortemente voluto dal Premier Draghi e dal ministro della Pubblica amministrazioneBrunetta, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l’efficienza della giustizia”. Si tratta del terzo pilastro del Recovery Plan italiano, dopo il Decreto-Legge n. 77, pubblicato il 31 maggio, relativo alla governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e alle misure di semplificazione, che regola le procedure per le assunzioni a tempo determinato nella Pubblica amministrazione di tutti gli esperti che lavoreranno alle linee progettuali contemplate nel Piano, nonché il potenziamento di Sna e Formez volte a favorire il rafforzamento della formazione dei dipendenti pubblici, completando in tal modo il pacchetto di misure normative per far marciare il Piano a pieno regime. Il provvedimento legislativo prevede nuovi concorsi, per la copertura di oltre 17 mila posti di lavoro nel pubblico impiego, mediante percorsi semplificati e straordinari che contribuiranno a completare la riforma della Pubblica Amministrazione e della Giustizia. Le norme previste dal decreto reclutamento comprendono 9 misure per il rafforzamento della capacità amministrativa e 2 misure organizzative per l’attuazione del PNRR. Nell’ambito del primo gruppo ricade la riforma dei concorsi pubblici, che garantisce assunzioni a tempo determinato, mediante dei titoli per i profili di elevata specializzazione e di una sola prova scritta da espletare in modalità digitale, da concludere in 100 giorni, e la possibilità di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato oltre i 36 mesi, fino al 31 dicembre 2026, data prevista per l’ultimazione del PNRR. Viene introdotta l’istituzione del nuovo Portale del reclutamento, una piattaforma pubblica al pari di Linkedin, che vedrà la luce entro l’estate con le prime funzionalità e poi andrà a regime, con il rilascio del sistema e la migrazione verso il cloud, entro il 2023, per ingaggiare profili di alta specializzazione nonché professionisti ed esperti iscritti nei rispettivi Albi, da mettere a disposizione degli enti titolari dei progetti di PNRR. In particolare, per l’attribuzione degli incarichi di collaborazione, le amministrazioni dovranno consultare almeno tre professionisti in ordine di graduatoria e scegliere sulla base di un colloquio, mediante criteri trasparenti pubblicati sui relativi siti web. Il provvedimento, al fine di consentire la selezione di manager qualificati, autorizza, esclusivamente per il periodo di attuazione del PNRR e soltanto per le amministrazioni titolari di interventi, il raddoppio delle percentuali previste dalla legge per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e il superamento dei tetti di spesa relativi al salario accessorio; fissa, inoltre, una percentuale di riserva fino al 40% dei posti nei concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni per chi ha svolto incarichi a tempo determinato per lavorare al PNRR. Sono, previsti percorsi di mobilità verticale per il personale pubblico volti alla valorizzazione delle conoscenze tecniche e gestionali sviluppate nel corso della propria attività lavorativa; sono potenziati i canali di accesso per i giovani, mediante la possibilità di svolgere percorsi di apprendistato nella PA e vengono rafforzate le

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